Le norme di cui agli artt. 2 e 3 Statuto Lavoratori non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (per esempio, agenzia investigativa) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale o per il controllo, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, dell’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi per accertare mancanze specifiche dei lavoratori ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.
Il controllo delle guardie particolari giurate o di un’agenzia investigativa non può riguardare, in nessun caso, l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’adempimento o l’inadempimento riconducibile all’attività lavorativa che è sottratta alla suddetta vigilanza, esercitabile solo dal datore di lavoro o da suoi collaboratori.
L’attività della agenzia investigativa è legittima se finalizzata ad una verifica dell’attività extra lavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza o all’accertamento dell’utilizzo improprio da parte del lavoratore dei permessi ex art. 33 legge 104/1992.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 11 giugno 2018 n. 15094