Il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano è conforme alla valutazione equitativa voluta dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e va applicato anche al danno del congiunto, in caso di sopravvivenza dell’infortunato con grave infermità permanente.
Sarebbe erronea la liquidazione del danno in base ad un criterio di equità pura, privo di logica interna, non agganciato ad altro criterio obbiettivo già indicato dalla Cassazione come valido, senza una precisazione del motivo per cui sia impossibile utilizzare altri più omogenei e verificabili criteri di quantificazione del danno.
Cassazione Civile, III Sezione, 18 maggio 2017 n. 12470