Il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è configurabile in caso di una intensa relazione interpersonale intercorsa per un tempo non breve fra un soggetto e il presunto padre, ancorché costui sia ancora vivente e che, da un corretto test del DNA, non sia risultato né padre, né prossimo congiunto.
La lesione (e non soltanto la perdita) del rapporto parentale è riconoscibile in relazione a qualsiasi rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini.
L’interruzione di questo rapporto può essere determinata da un evento diverso dalla morte.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 21 agosto 2018 n. 20835