Per aversi il c.d. “scambio di corrispondenza commerciale” soggetto a registrazione solo in caso d’uso non è necessario che il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute, perché a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu.
Cassazione Civile, Sezione VI – T, ordinanza 26 luglio 2018 n. 19799