L’art. 6 §1 e l’art. 7 § 1 della direttiva del Consiglio 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stata oggetto di opposizione da parte del debitore, il giudice dell’esecuzione non possa, per il motivo dell’autorità di cosa giudicata di tale decreto, successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole.
Corte di Giustizia Unione Europea 17 maggio 2022 in causa C-600/19