31.05.2022
Decreto ingiuntivo – Opposizione – Riconvenzionale dell’opposto – Ammissibilità – Condizioni

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con comparsa di risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda:
– si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
– attenga allo stesso sostanziale bene della vita;
– sia connessa per incompatibilità con quella originariamente proposta;
dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda, riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.
Cassazione civile, Sezione I, sentenza 24 marzo 2022 n. 9633