L’iniziativa del committente di far eseguire opere sul proprio bene non rappresenta null’altro che l’esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso; se rispetto all’appaltatore il titolare di tale bene è un committente, rispetto ai terzi è un custode; l’autonomia dell’appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’art. 2055 cod. civ., a prescindere dai casi in cui l’appalto sia ab origine concepito come mero schermo e il soggetto che realizza l’opera sia un semplice nudus minister.
La responsabilità del committente ex art. 2051 cod. civ. non può venir meno per effetto della consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini della esecuzione delle opere. Essa trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito, il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del committente e/o dell’appaltatore.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 22 aprile 2022 n. 12909