20.01.2025
Cosa locata: incendio – Presunzione di colpa a carico del conduttore

Il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 cod. civ. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di aver diligentemente adempiuto i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile ovvero al fatto di un terzo del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identità di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 18 ottobre 2024 n. 27089