20.01.2025
Concorrenza sleale – Presupposto – Comunanza di clientela – Concorrenza fra siti

Poiché presupposto dell’illecito concorrenziale è la comunanza di clientela, che è data dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio che sono in grado di soddisfare quel bisogno, vi è rapporto di concorrenza tra imprenditori che si avvalgono, per la commercializzazione degli stessi prodotti, di differenti canali di distribuzione (nella specie: l’offerta in punti di vendita dislocati sul territorio e l’offerta online).
L’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 cod. civ. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretandosi nell’idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 10 gennaio 2025 n.626