Il contratto di lavoro somministrato può essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato, essendo entrambi strumenti alternativi di acquisizione, diretta o indiretta, di prestazioni lavorative temporanee.
Il primo, tuttavia, è un contratto commerciale tipico, collegato funzionalmente al contratto di lavoro stipulato dal lavoratore con l’agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento di tre soggetti, anziché di due.
Anche le finalità sono diverse poiché l’impiego tramite l’agenzia interinale può concorrere efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili: eventuali limitazioni possono giustificarsi soltanto da ragioni di interesse generale; infatti, il contratto di lavoro somministrato non richiede l’enunciazione delle ragioni di dettaglio proprie, in linea di principio, del contratto a termine e non è soggetto all’accordo quadro e alla direttive comunitarie in materia di lavoro a termine.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 11 novembre 2020 n. 25402