In tema di più contratti a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a 60 giorni, poiché l’inesistenza di un unico rapporto continuativo di lavoro comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contrattisi applichino le regole inerenti la loro impugnabilità.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 02 novembre 2020 n. 24211