L’art. 23 del D. Lgs. n. 58/1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento.
Se è contrattualmente prevista la possibilità di dare ordini di acquisto di valori mobiliari oralmente con onere per la banca di eseguire la registrazione, ciò non può trasformare la registrazione in una nuova e inedita forma convenzionale ad substantiam, tale essendo, semmai, la possibilità relativa all’ordine impartito oralmente e non certo la sua documentazione estrinseca, attraverso il supporto della registrazione.
L’ordine orale resta tale anche se di esso si prescrive, ai fini di agevolazione probatoria, la registrazione su appositi supporti, idonei ad agevolare la prova della loro esistenza e consistenza, senza che per questo si operi una trasformazione della forma orale in altra e diversa, quand’anche sub specie di forma ad substantiam.
Cassazione Civile . Sezione I , ordinanza 08 febbraio 2018 n. 3087