20.02.2018
Condominio – Responsabilità del condomino verso il creditore del condominio – Riferimento: data di approvazione della delibera assembleare

Secondo l’art. 63 disp. att. Codice civile nella formulazione precedente la legge n. 220/2012, dovendosi individuare quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione..

In caso di vendita dell’unità immobiliare condominiale la regola vale anche in caso di proprietà acquisita in dipendenza di aggiudicazione forzata, dovendosi escludere responsabilità per chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l’obbligo di partecipazione alle spese.

Cassazione Civile, Sezione VI – 2, ordinanza 25 gennaio 2018 n. 1847

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