20.02.2018
Confideiussione – Solidarietà e parzialità

Diversamente da quanto previsto dall’art. 61, 2° comma, legge fall., nei rapporti interni fra condebitori solidali, cessa di operare il vincolo di solidarietà, imposta a garanzia e interesse del creditore e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell’obbligazione e pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza (caso di confideiussione).

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 febbraio 2018 n. 3404

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