In mancanza di norme che prevedano per i contratti collettivi la forma scritta e in applicazione del principio generale di libertà delle forme, un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.
La medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (o disdetta).
Anche per la forma ad probationem tantum è necessaria un’apposita previsione.
Nella specie non soccorrerebbero in contrario gli artt. 1351 e 1352 cod. civ. perché il vincolo di una futura forma può essere posto solo per iscritto.
La parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. della prova relativa.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 02 febbraio 2018 n. 2600