20.02.2018
Contratti collettivi aziendali – Disdetta – Forma orale: legittimità

In mancanza di norme che prevedano per i contratti collettivi la forma scritta e in applicazione del principio generale di libertà delle forme, un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.

La medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (o disdetta).

Anche per la forma ad probationem tantum è necessaria un’apposita previsione.

Nella specie non soccorrerebbero in contrario gli artt. 1351 e 1352 cod. civ. perché il vincolo di una futura forma può essere posto solo per iscritto.

La parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. della prova relativa.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 02 febbraio 2018 n. 2600

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