20.02.2018
Licenziamento disciplinare – Contestazione tardiva – Possibile applicazione art. 18, 5° comma, legge n. 300/1970 come modificato dalla c.d. Legge Fornero

Se il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere disciplinare, viola i precetti di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., ritardando irragionevolmente la contestazione degli addebiti (nella specie, due anni dopo la cognizione dei fatti di rilevanza disciplinare), può ritenersi che il datore stesso voglia soprassedere al licenziamento, ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile il 5° comma dell’art. 18 Statuto dei lavoratori così come modificato dalla legge c.d. Fornero (tutela indennitaria forte: da 12 a 24 mensilità).

Diversamente si applicherà la tutela indennitaria debole (indennità compresa fra 6 e 12 mensilità) in presenza di contrarietà a norme di natura procedimentale che scandiscono nelle sue varie fasi le modalità di esecuzione dell’intero iter procedimentale, per esempio prevedendo dei termini per la contestazione dell’addebito disciplinare.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 27 dicembre 2017 n. 30985