Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del T.U.B., anche in corso di causa (entro i confini della fase istruttoria) e a mezzo di qualunque strumento si renda idoneo allo scopo.
Ciò anche oltre la durata del rapporto, nei limiti dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate.
Cassazione Civile, I Sezione, 11 maggio 2017 n. 11554