15.05.2017
Contratti bancari – Diritto ad ottenere documentazione relativa

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del T.U.B., anche in corso di causa (entro i confini della fase istruttoria) e a mezzo di qualunque strumento si renda idoneo allo scopo.

Ciò anche oltre la durata del rapporto, nei limiti dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate.

Cassazione Civile, I Sezione, 11 maggio 2017 n. 11554