22.10.2020
Contratti a termine: pluralità – Trasformazione in unico rapporto a tempo indeterminato – Risarcimento del danno

Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti non implica diritto alla retribuzione in difetto di un obbligo del lavoratore ad effettuare la prestazione o di tenersi disponibile a tale prestazione, secondo un principio generale per cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa.

Per i periodi di inattività fra un contratto a termine e quello successivo il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno che peraltro non consiste nella perdita del posto di lavoro, giacché una volta venuto a scadenza il contratto non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore alla prosecuzione dello stesso.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 08 ottobre 2020 n. 21747