12.11.2020
Società– Trasformazione in comunione di azienda – Fallimento della società

Una comunione di azienda, in cui si sia trasformata una società di capitali, non è considerata un autonomo soggetto di diritti, né come fenomeno di distinta imputazione, né come espressione di una propria responsabilità patrimoniale.

La trasformazione non può essere assunta in termini di blocco “unico”, ma come “modificazione” del contratto originario.

I creditori di titolo anteriore al verificarsi della trasformazione si avvantaggiano del regime di responsabilità che è proprio della struttura precedente e i creditori di titolo posteriore si giovano di quello che connota la nuova struttura.

Il problema della fallibilità dell’ente originario si pone in termini distinti da quello dell’eventuale fallibilità dell’ente trasformato. Ai sensi dell’art. 10 legge fall. a fallire è l’ente originario allo stesso modo e negli stessi termini di una qualunque società cancellata dal registro delle imprese e dichiarata fallita nel corso dell’anno susseguente.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 22 ottobre 2020 n. 23174