03.11.2023
Condominio – Unità immobiliare pignorata – Custode nominato dal Giudice – Deliberazioni – Legittimazione

Qualora l’immobile pignorato sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea e alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, essendo detta legittimazione collegata allo status di condomino e quindi alla titolarità del diritto dominicale sull’immobile.
Se il giudice dell’esecuzione ha nominato custode dell’immobile pignorato una persona diversa dal debitore con l’incarico di provvedere alla conservazione e amministrazione dei beni pignorati, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dell’ausiliario, salvo che il giudice abbia fornito al custode specifiche istruzioni operative sul punto (ciò è comprovato anche dal tenore dell’art. 580 cod. proc. civ. secondo cui è consentito al debitore di abitare nell’immobile pignorato, salvo che non ne sia stata ordinata l’immediata liberazione).
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 19 ottobre 2023 n. 29070