26.11.2023
Separazione – Assegno di mantenimento – Restituzione di somme non dovute

Nel caso in cui, nel corso del giudizio (all’interno della sentenza di primo o secondo grado) si accerti l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti, per cui non vi sono ragioni per escludere l’obbligo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di restituzione delle somme indebitamente percepite anche a prescindere dal fatto che la (o il) richiedente avesse agito con dolo o colpa grave.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 novembre 2023 n. 31635