03.11.2023
Condominio – Spese di gestione – Modifica criteri ripartizione – Assemblea: unanimità

E’ nulla la deliberazione dell’assemblea di condominio, approvata a maggioranza, con cui si stabilisca, per un’unità immobiliare ad uso ufficio, un incremento forfettizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione del bene comune.
La modifica del criterio legale dettato dall’art. 1124 cod. civ. richiede il consenso di tutti i condomini e quindi una convenzione, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell’ascensore il criterio di riparto in base all’uso differenziato previsto dal secondo comma dell’art. 1123 cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 18 luglio 2023 n. 20888