13.09.2024
Concorrenza sleale – Storno di dipendenti – Condizioni

In tema di concorrenza, il c.d. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l’imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d’opera che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro disattendendo l’obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l’imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che riguardano il precedente rapporto e l’assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell’altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all’intenzionale scomposizione dell’organizzazione dell’unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 28 maggio 2024 n. 14944