In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura alle le spese così sostenute in modo indifferenziato.
Tuttavia, è ammissibile e vincolante una deroga secondo un accordo contrattuale fra i coniugi stipulato prima della separazione che meglio rispecchi le singole capacità economiche di ciascun coniuge o moduli più correttamente forme di spontanea generosità tra i coniugi, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 maggio 2024 n. 13366
