La provvigione spetta all’agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, intendendosi per regolare esecuzione non l’esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione “non ortodossa” o di esecuzione parziale, sia pure, in quest’ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell’affare che sia andata a buon fine.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 10 maggio 2024 n. 12816
