05.03.2019
Concordato preventivo – Voto espresso ante udienza – Efficacia: condizione

In sede di concordato preventivo, il voto espresso con comunicazione via pec al commissario giudiziale prima del deposito della relazione di cui all’art. 172 legge fall. e prima dell’adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore.

Se il voto è negativo, al creditore dissenziente  deve essere esteso necessariamente il contradittorio nel giudizio di omologazione. In difetto, si ha nullità del giudizio e del decreto di omologa.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 08 febbraio 2019 n. 3860

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