05.03.2019
Super-condominio – Costituzione – Amministrazione – Rappresentanza processuale

La sussistenza di servizi o beni comuni a più condomìni dà luogo ad un super-condominio, che è distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomìni che lo compongono e che viene in essere ipso iure et facto, ove il titolo non disponga altrimenti.

La facoltà di agire e resistere in giudizio con riferimento ai beni facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni deve essere attribuita, attraverso le deliberazioni dell’assemblea di tutti i proprietari, all’amministratore del super-condominio.

In mancanza di un amministratore del super-condominio, la rappresentanza processuale passiva compete o a un curatore speciale nominato a norma dell’art. 65 disp. att. cod.civ. o al titolare di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari. In mancanza, occorre convenire in giudizio tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici.

Cassazione Civile, Sezione  II, sentenza 28 gennaio 2019 n. 2279

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