12.01.2022
Concordato preventivo – Ausiliario tecnico del debitore – Credito prededucibile

Il credito del professionista, incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti, è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 legge fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con la necessaria incidenza, secondo un giudizio ex ante rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa.
Ne è condizione l’ammissione del debitore alla procedura ai sensi dell’art. 163 legge fall., ciò permettendo ai creditori di potersi esprimere sulla proposta stessa, restando impregiudicate la possibile ammissione (con l’eventuale causa di prelazione) o la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito in presenza di inadempimento o di attività fraudatoria del professionista.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 31 dicembre 2021 n. 42093