In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione del diritto di proprietà
La prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione del possessore di esercitare una relazione configurabile in termini di jus excludendi alios e quindi di possederlo come proprietario.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 20 gennaio 2022 n. 1796