08.04.2019
Compravendita immobiliare – Titolo edilizio – Mancata menzione: possibile conferma

La nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) costituisce una specifica declinazione del comma 3 dell’art. 1418 cod. civ. e non una nullità virtuale di cui al comma 1 del medesimo articolo. Essa deve intendersi come nullità “testuale”, volta a sanzionare la mancata inclusione, negli atti fra vivi ad effetti reali,  del titolo abitativo dell’immobile, titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile allo specifico immobile compravenduto.

In presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o difformità della costruzione realizzata al titolo edilizio.

L’interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato  dalle sanzioni (distruzione, sospensione dei lavori, demolizione del manufatto, acquisizione gratuito al patrimonio comunale).

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 22 marzo 2019 n. 8230

-