Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre e il figlio è minore di età, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. In questo caso dovrà essere presa in seria considerazione la preferenza espressa dal minore che – anche se non vincolante – è uno degli elementi da apprezzare congiuntamente e in relazione ad altri indici significativi (contesto e relazioni sociali, situazione familiare allargata per la presenza di fratelli di discendenza paterna ed altro), a quanto segnalato o espresso dalla madre che abbia dichiarato di convenire sulla rinuncia del suo cognome al discendente, a quanto dedotto dal padre, al fine di individuare la scelta maggiormente consona all’interesse del minore.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 05 giugno 2024 n. 15654