09.06.2024
Controlli difensivi – Fondato sospetto – Controllo tecnologico ex post -Telepass sull’auto di servizio

Per controlli difensivi sui dipendenti si intendono i controlli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro, illeciti o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale e dunque non volti ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali.

La legittimità dei controlli difensivi in senso stretto presuppone il fondato sospetto del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più dipendenti: spetta al datore di lavoro l’onere di allegare, prima, e di provare poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione dell’art. 4 Stat. Lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604/1966, la dimostrazione degli elementi  che giustificano il licenziamento .

L’informazione fornita al lavoratore per uno degli strumenti a lui consegnati (per esempio, un palmare) non è sufficiente per gli ulteriori strumenti consegnati che, sebbene necessari per la prestazione lavorativa, ne permettono il controllo degli spostamenti (il telepass). La teorica o concreta possibilità in capo al lavoratore di sottrarsi al controllo tecnologico a distanza non può rendere utilizzabili i dati risultanti da un tale controllo in ordine al quale il lavoratore non è stato previamente e adeguatamente informato, come sancito dal comma 3 dell’art. 4, St. Lav.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 03 giugno 2024 n. 15391