09.06.2024
Mobbing e straining – Elemento oggettivo ed elemento soggettivo – Pluralità di azioni vessatorie: non necessario per lo straining

La nozione di mobbing come quella di straining è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento oggettivo, integrato da una pluralità continua di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore è in re ipsa violazione dell’art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all’art. 1225 per il caso di dolo.

E’ configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie. L’ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiunto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie pur se non necessariamente viene accertato l’intento persecutorio che unifica tutte le condotte denunciate (come richiesto solo per il mobbing), ancorché apparentemente lecite o solo episodiche.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 07 giugno 2024 n. 15957