19.04.2018
Codice della Strada – Mancata comunicazione delle generalità del conducente: sanzionabilità – Comunicazione negativa: valutazione dei motivi da parte del giudice di merito

Secondo un orientamento della Suprema Corte, il proprietario di un veicolo è sempre tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione del veicolo e quindi a comunicare tale identità alla competente autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta al fine di contestare un’infrazione amministrativa.

Tuttavia, mentre resta sempre sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla comunicazione dell’identità del conducente, viceversa, laddove la risposta sia stata fornita, ancorcé in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità (nella specie fra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento erano decorsi più di tre mesi e il veicolo era normalmente utilizzato da quattro soggetti).

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 18 aprile 2018 n. 9555

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