19.04.2018
Banca – Consiglieri non esecutivi – Responsabilità

Ai fini del contenimento del rischio creditizio, della organizzazione societaria e dei controlli interni, i consiglieri non esecutivi sono tenuti ad agire in modo informato e ad ostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono della loro mancata utile attivazione.

La Banca d’Italia ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni od altre attività, mentre spetta a questi ultimi di provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta o comunque a scongiurare il danno.

Il dovere di agire informati non può essere rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni contenute nelle relazioni degli amministratori delegati, giacché anche gli amministratori non esecutivi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario.

Questo non significa accollare agli amministratori non esecutivi una responsabilità oggettiva, essendo necessario che siano provati la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso nonché la colpa consistente nel non aver colposamente rilevato i segnali dell’altrui illecita gestione, percepibili con la diligenza della carica e la mancata attivazione al fine di evitare l’evento.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 18 aprile 2018 n. 9546

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