Il pegno su titoli di credito non è qualificabile come pegno irregolare ex art. 1851 cod. civ.
Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di riscuotere i titoli alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi per l’acquisto di titoli della stessa natura è incompatibile con il pegno irregolare poiché non attribuisce alla banca la facoltà di disporre dei titoli, prevedendo soltanto la mera surrogazione dell’oggetto di un pegno regolare.
L’insinuazione al passivo in via chirografaria non è idonea a sorreggere un’istanza di svincolo dei beni che vengono assunti come posti a sicurezza e garanzia del credito e ciò in base all’art. 53, comma 1, legge fall.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 01 febbraio 2018 n. 2503