Deve essere considerato “consumatore” la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato “professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto “nel quadro” della sua attività imprenditoriale o professionale.
Perché ricorra la figura del “professionista” è sufficiente che il contato venga posto in essere per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale.
Il giudice deve preliminarmente, anche d’ufficio, individuare la qualità dei contraenti.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 5 luglio 2018 n. 17586