Laddove il contratto di lavoro preveda una specifica sede di lavoro, al lavoratore non si applica il regime di trasfertista, ancorché sia previsto l ‘obbligo di prestare l’attività in luoghi sempre variabili (in questo senso, Cassazione Civile, SS. UU. sentenza 15 novembre 2017 n. 27093).
Si applica invece il più favorevole regime delle trasferte così come disciplinato dall’art. 52, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 13 giugno 2018 n. 15531
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza 20 giugno 2018 n. 16230
Cassazione Civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2018 n. 16233
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 22 giugno 2018 n. 16579
(Commento in Guida al lavoro, 6 luglio 2018 n. 28, pag.38)