12.07.2018
Assegno divorzile – Criteri – Valutazione comparativa

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto (principio di diritto).

Alcuni paragrafi della motivazione: Il testo originario dell’art. 5, c.6. della legge1.12.1970 n. 898 e gli orientamenti giurisprudenziali relativi (8.1.); l’intervento della l. 6.3.187; l’interpretazione del nuovo testo nella giurisprudenza di legittimità (8.2.);esame comparativo dei due orientamenti (9.); la soluzione interpretativa adottato (10); il quadro comparatistico europeo ed extraeuropeo (11).

Cassazione Civile, SS. UU., sentenza 11 luglio 2018 n. 18287