La cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall’altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale – sia puri sui generis – della società) , rispetto al quale persiste l’interesse ad agire del lavoratore in funzione dell’eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l’Inps.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 06 settembre 2025 n. 24681
