In tema di esecuzione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai solo crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l’obbligo del terzo, non estendendosi q quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 06 settembre 2025 n. 24670
