07.02.2020
Cambiale – Protesto – Obblighi della banca

Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato di pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata  da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dalla L. n. 49 del 1973, art. 12, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 04 febbraio 2020 n. 2548