07.02.2020
Apprendistato – Licenziamento – Applicabilità art. 7 Statuto Lavoratori

Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7 legge n. 300/1970, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all’apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole.

Infatti:

  • pur in mancanza di una espressa previsione, deve affermarsi che anche il contratto di apprendistato disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il termine finale della formazione professionale (massimo di 5 anni, secondo l’art. 7 legge n. 25), non identifica un termine finale del rapporto, ma un termine della prima fase, all’esito del quale, in assenza di disdetta, il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato;
  • la Corte Costituzionale ha generalizzato l’estensione delle procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso anche a rapporti aventi caratteristiche particolari (rapporti dei naviganti marittimi, dei lavoratori domestici, dei dirigenti) in tutti i casi di recesso per ragioni “ontologicamente” disciplinari.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 03 febbraio 2020 n.