24.02.2020
Assicurazione – Risarcimento – Pagamento dell’Assicuratore dopo sentenza di condanna – Assoluzione in appello – Conseguenze

Nel caso di assoluzione dell’assicurato in grado d’appello, l’Assicuratore, che aveva spontaneamente risarcito il danno a seguito della sentenza di primo grado, può utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato (verso il quale pagamento è dipeso da una libera scelta), ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento venne effettuato per conto e in sostituzione di lui.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 18 febbraio 2020 n. 3999