In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.
Diverso è il caso in cui, a fronte di un vizio formale (esempio: procedimento disciplinare non conforme all’iter scandito dall’art, 7 S.L., mancata audizione assistita del dipendente), la contestazione, pur prevedendo la descrizione dei profili di inadempimento, non contiene una sufficiente descrizione della condotta del lavoratore: in tal caso, si applica la ridotta tutela indennitaria.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 24 febbraio 2020 n. 4879