04.02.2022
Assegno in bianco, postdatato a garanzia – Provvista e autorizzazione – Necessità alla data di riempimento

Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario e pertanto può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 legge n. 386/1990 come modificato dall’art. 28 del D. Lgs. n. 507/199, se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo.
A nulla rileva che gli assegni siano stati portati all’incasso quando il firmatario non aveva più veste di legale rappresentante della società per effetto dell’ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo e conseguente impedimento di provvedere al pagamento degli assegni con violazione della par condicio creditorum.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 22 novembre 2021 n. erta35947