04.02.2022
Società – Curatore speciale ex art. 78, ultimo comma, codice civile – Legittimazione processuale – Ricorso

Il provvedimento di nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. è atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea atta ad integrare la nozione di definitività, presupposto per il ricorso per cassazione ex art. 111,comma 7, Cost.
Tale provvedimento non risolve conflitti di diritti né statuisce in ordine ad uno status, avendo la più limitata portata di creare una situazione di legittimazione processuale straordinaria, strumentale ai fini dell’ulteriore cognizione .
Quanto al curatore speciale di una società, al medesimo viene conferita la legittimazione processuale a stare in giudizio, con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società, stante un conflitto di interessi fra la società e l’amministratore, legittimato passivo della domanda di risarcimento del danno
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 07 dicembre 2021 n. 38883