15.05.2017
Assegno divorzile – Quantum debeatur

Non è corretto interpretare la normativa vigente nel senso che la stessa esige che sia fornita, dal richiedente l’attribuzione di un assegno divorzile, la ben difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro.

L’assegno divorzile ha indubbiamente natura assistenziale e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di mezzi insufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni.

(nella specie, considerati i reciproci redditi e le reciproche possidenze immobiliari o facoltà di godimento di beni immobili, la Corte ha ritenuto non inadeguato un assegno divorzile di Euro 200,00 rivalutabili concesso alla ex moglie, quale mero contributo al suo mantenimento)

Cassazione Civile, I Sezione, 11 maggio 2017 n. 11538

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