Non è soggetta alla disciplina dall’art. 4, comma 2, Statuto Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale, dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, ove si rilevi che il controllo non ha avuto ad oggetto l’attività lavorativa ed il suo corretto adempimento ed è stato esercitato con modalità non eccessivamente invasive.
Altrettanto legittima appare l’attività svolta da agenzia investigativa privata su mandato del datore di lavoro in relazione, non solo a illeciti già commessi, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che siano in corso di esecuzione
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 maggio 2017 n. 10636