15.05.2017
Assegno divorzile – An debeatur

Una volta sciolto il matrimonio o cessati gli effetti civili, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e in particolare del reciproco dovere di assistenza morale e materiale.

La complessiva ratio dell’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970 ha fondamento nel dovere inderogabile di solidarietà economica che viene meno in presenza della indipendenza e autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, per cui, se questi possiede mezzi adeguati o è in grado di procurarseli, il diritto all’assegno divorzile gli va negato tout court.

Ai fini della sussistenza dell’indipendenza economica si considereranno il possesso di redditi, il possesso di cespiti mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Il parametro del tenore di vita collide radicalmente con la natura dell’istituto del divorzio. Nel giudizio sull’an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni degli ex coniugi, dovendosi aver riguardo alle condizioni del soggetto richiedente l’assegno successivamente al divorzio-.

La necessaria considerazione da parte del giudice del divorzio del preesistente rapporto matrimoniale è prevista per l’eventuale fase del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno (quantum debeatur) dopo l’esito positivo della fase precedente (an debeatur).

Cassazione Civile, I Sezione, 10 maggio 2017 n. 11504

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